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Ufficio Stampa
Comunicato n.45
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato dall’articolo 6, comma 2 lett. A), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che il modello di opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 18 febbraio 2026.
Tale modello di opzione deve essere corredato di copia di un documento d’identità valido, e deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale.
Possono utilizzare il suddetto modello di opzione tutti gli elettori temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6del su citato art. 4-bis, legge n. 459/2001 (Forze armate e di Polizia).
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Ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2026, 08:14