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Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (Jure Sanguinis)

Ultima modifica 31 marzo 2022

Cos'è
L'ordinamento italiano, applica, un criterio attributivo della cittadinanza ( cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.

Dove
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. Il sindaco nel Comune di Ragusa ha delegato tale competenza ai Funzionari dell'Ufficio di Stato Civile.
Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

Requisiti
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato; esempio:
a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
b) Avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.

Come fare
Prima Fase (Preistruttoria) Previo appuntamento via mail o telefonico potrà essere concordata la data dell’incontro. L’Ufficiale di Stato Civile verifica l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis affinchè l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento iure sanguinis.
Attenzione:
-Ogni incontro è riservato ad una sola istanza
- Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate.
- Consulenti o intermediari, una volta fissato l’appuntamento, non possono richiedere lo scambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.
- Se il richiedente ritiene opportuno farsi assistere da terza persona DEVE scaricare l’allegato modulo (delega incarico assistenza pratica) , nella sottosezione “modulistica”, che dovrà essere obbligatoriamente redatto e sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per autenticarne le firme, e corredato dei rispettivi documenti di riconoscimento in fotocopia del delegante e del delegato.

Seconda fase (Formalizzazione richieste)
Dopo l’esito favorevole di cui sopra l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso gli sportelli dei movimenti migratori e formalizzare di seguito l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l’Ufficio di Stato Civile. L’istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.

Chiusura del Procedimento :
Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Precisazioni La discendenza per via materna
La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.
Esempio:donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.
Figli minori
I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante:una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

Modulistica
Modulo istanza riconoscimento (formato odt) ,Modulo istanza riconoscimento (formato pdf)
Modulo delega incarico assistenza pratica (formato odt) ,Modulo delega incarico assistenza pratica (formato pdf)

Dove
Ufficio Stato Civile
Ubicazione: C.so Italia, 72
Tel.: 0932.676397 - 676204
e-mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
martedi' e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Note
Gli atti (originali) formati all'estero da autorità straniere, devono essere: - legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente, - tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.
Normativa di riferimento
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza.html