Approfondimenti sul quesito - Referendum 22 e 23 marzo 2026
Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2026, 13:58
Si vota per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare ?”
Il referendum è regolato dall’articolo 138 della Costituzione: si tratta di un referendum costituzionale, volto a confermare o respingere una legge di revisione della Costituzione o un’altra legge costituzionale già approvata dal Parlamento.
A differenza del referendum abrogativo, il referendum ex art. 138 ha carattere confermativo, ossia consente a cittadine e cittadini di pronunciarsi sull’entrata in vigore di una modifica costituzionale.
Altra caratteristica rilevante del referendum costituzionale è l’assenza del quorum di partecipazione: l’esito del referendum determina l’entrata in vigore della legge costituzionale in caso di prevalenza dei voti favorevoli, la mancata promulgazione della legge in caso di prevalenza dei voti contrari.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2026 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026 che riscrive il quesito del referendum costituzionale, a seguito dell'ordinanza 6 febbraio 2026 (pdf, 2011 kb) espressa dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione, con questa formula:
Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?
La riforma riguarda sette articoli della Costituzione - gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 - e introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.
Nel dettaglio, le norme che vengono modificate sono:
Articolo 87: Il Presidente della Repubblica presiede due Csm. La Carta oggi prevede un solo Consiglio superiore della magistratura: la proposta di riforma aggiunge che il Capo dello Stato presiede il Csm giudicante e il Csm requirente, i due nuovi organi che sostituiranno l'attuale Csm unico. In sostanza si sancisce la separazione delle carriere anche al vertice dell'autogoverno delle toghe.
Articolo 102: la separazione delle carriere entra in Costituzione.
Il primo comma viene integrato con un passaggio in cui si stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. In questo modo la divisione delle carriere non sarà solo una scelta legislativa ma diventa un principio costituzionale. Con la modifica dell'articolo 104 cambia il sistema di selezione per il Csm.
I componenti dei due Consigli - uno per i giudici, l'altro per i pm - non vengono più eletti, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature. La riforma interviene anche sull'articolo 105 con la nascita dell'Alta Corte Disciplinare. Una struttura composta da 15 membri in parte laici e in parte magistrati, selezionati tramite nomina e sorteggio. In Csm per la competenza disciplinare.
All'articolo 106 viene ampliato il terzo comma: in tema di accesso alla Cassazione oltre a professori e avvocati, potranno essere chiamati anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio.
La modifica dell'articolo 107 riguarda la inamovibilità legata al rispettivo Csm. Le decisioni su trasferimenti o sospensioni spettano al rispettivo Consiglio superiore, cioè quello della carriera di appartenenza.
Infine l'articolo 110. In questo caso la modifica è di tipo terminologico. Il Guardasigilli dovrà rapportarsi con "ciascun" Consiglio superiore.