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Autocertificazione
on-line |
Che cos'e' l'autocertificazione:
Con il termine "autocertificazione" si indica
una semplice dichiarazione che in pratica
"sostituisce" i normali certificati, mediante
appositi moduli sottoscritti (firmate)
dall'interessato.
La firma non deve essere piu' autenticata.
Ogni qualvolta un pubblico ufficio, per
l'istruttoria di una pratica di sua competenza,
richieda la produzione di un certificato, il
cittadino puo' "autocertificare", cioe'
dichiarare sotto la sua responsabilita', una
lunga serie di fatti, stati e qualita' che lo
riguardano.
L'autocertificazione sostituisce, non solo i
tradizionali certificati anagrafici (residenza,
stato di famiglia, cittadinanza, ecc.), ma
anche un'ampia gamma di posizioni personali che
possono essere oggetto di autocertificazione
(titoli di studio, qualifiche professionali,
situazione economica, ecc.)
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di
accettarle, riservandosi la possibilita' di
controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicita' del loro
contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, in cui devono essere
esibiti i tradizionali certificati: pratiche
per contrarre matrimonio, rapporti con
l'autorita' giudiziaria, atti da trasmettere
all'estero. |
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Come si redige
un'Autocertificazione:
Per redarre un'autocertificazione il cittadino
puo' utilizzare gli appositi moduli
prestampati che gli uffici pubblici sono tenuti
a mettergli a disposizione oppure usare un
semplice foglio di carta sul quale, dopo avere
scritto i propri dati identificativi (cognome e
nome, data e luogo di nascita)
dichiarera' quanto gli viene richiesto.
Bastera' quindi firmare la dichiarazione e
presentarla direttamente all'ufficio
competente, senza procedere (e qui sta
l'innovazione piu' significativa) ad
autenticazione della firma. Le
autocertificazioni sono utilizzabili solo nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche e con
le imprese che gestiscono servizi di pubblica
utilita' (ENEL, TELECOM, FS, Poste, RAI, ecc.);
non sono utilizzabili nei rapporti tra soggetti
privati. |
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Chi deve
accettare l'Autocertificazione:
L'autocertificazioni e' utilizzabili solo:
- con le amministrazioni pubbliche, intendendo
per esse tutte le Amministrazioni dello Stato,
le regioni, province, comuni e comunita'
montane, le camere di commercio,
gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni universitarie, etc.
- con le imprese che gestiscono servizi di
pubblica utilita' cioe' le aziende che hanno in
concessione servizi come i trasporti,
l'erogazione di energia, il
servizio postale, le reti telefoniche ecc.
(ENEL, TELECOM, FS, Poste,le Ferrovie dello
Stato, RAI, le Autostrade ecc.ad
eccezione del servizio Bancoposta )
Tutte queste aziende sono tenute ad accettare
l'autocertificazione dei loro utenti.
L'Autocertificazione non e' utilizzabile nei
rapporti tra soggetti privati. |
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Cosa fare se
l'Autocertificazione viene rifiutata:
L'impiegato o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non accetta l'autocertificazione o
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', malgrado esistano tutti i
presupposti per accoglierla, incorre nelle
sanzioni previste dall'art.328 del Codice
Penale e rischia di essere punito per omissioni
o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovra' innanzitutto accertare chi
e' il responsabile del'ufficio che ha rifiutato
l'autocertificazione, richiedendo nome,
cognome, e qualifica. Reperiti i dati, il
cittadino dovra' richiedere per iscritto le
ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' segnalando
anche, per conoscenza, se ritenuto opportuno,
gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui e' stata
rifiutata l'autocertificazione e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dip. Funzione Pubblica, Roma.
Se entro trenta giorni dalla data della
richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato
non compie l'atto e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i
presupposti per le sanzioni previste. Il
termine dei trenta giorni decorre dalla data di
ricezione della richiesta.
La procedibilita' e' d'ufficio, pertanto non
sono richieste querele, istanze o altro.
Chi si vedra' rifiutata la propria
autocertificazione di "certificazione
sostitutiva" o "sostitutiva di atto di
notorieta'", si trovera' nelle condizioni di
denunciare semplicemente l'omissione di atti
d'ufficio. |
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Validita' delle
Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni e
Atti Notori:
I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno
validita' illimitata Le restanti certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di
rilascio (art.2 co.3 L127/97).
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e le dichiarazioni sostitutive dell atto di
notorietàa' per i casi suindicati
dall'art.2 e 4 della L.15/68 hanno la stessa
validita' temporale degli atti che
sostituiscono (art.6 co.1 D.P.R. 403/98) |
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Dichiarazioni che sostituiscono i
certificati: |
- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai
fini della concessione dei benefici
di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
- assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; |
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- possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualita' di pensionato e categoria di
pensione;
- qualita' di studente;
- qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di
servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di
non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
- qualita' di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato. |
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