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Il Castello di Donnafugata

Marina di Ragusa
Marina di Ragusa



Autocertificazione on-line


- Che cos'e' l'Autocertficazione

- Come si redige un'Autocertificazione

- Chi deve accettare l'Autocertificazione

- Cosa fare se l'Autocertificazione viene rifiutata
- Dichiarazioni che sostituiscono i certificati

- Validita' delle Dichiarazioni Sostitutive
  di Certificazioni e Atti Notori


- Legislazione

- Autocertificazione on-line


Che cos'e' l'autocertificazione:

Con il termine "autocertificazione" si indica una semplice dichiarazione che in pratica "sostituisce" i normali certificati, mediante appositi moduli sottoscritti (firmate) dall'interessato.
La firma non deve essere piu' autenticata.
Ogni qualvolta un pubblico ufficio, per l'istruttoria di una pratica di sua competenza, richieda la produzione di un certificato, il cittadino puo' "autocertificare", cioe' dichiarare sotto la sua responsabilita', una lunga serie di fatti, stati e qualita' che lo riguardano.
L'autocertificazione sostituisce, non solo i tradizionali certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, ecc.), ma anche un'ampia gamma di posizioni personali che possono essere oggetto di autocertificazione (titoli di studio, qualifiche professionali, situazione economica, ecc.)
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilita' di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicita' del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorita' giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
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Come si redige un'Autocertificazione:

Per redarre un'autocertificazione il cittadino puo' utilizzare gli appositi moduli prestampati che gli uffici pubblici sono tenuti a mettergli a disposizione oppure usare un semplice foglio di carta sul quale, dopo avere scritto i propri dati identificativi (cognome e nome, data e luogo di nascita) dichiarera' quanto gli viene richiesto. Bastera' quindi firmare la dichiarazione e presentarla direttamente all'ufficio competente, senza procedere (e qui sta l'innovazione piu' significativa) ad autenticazione della firma. Le autocertificazioni sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilita' (ENEL, TELECOM, FS, Poste, RAI, ecc.); non sono utilizzabili nei rapporti tra soggetti privati.
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Chi deve accettare l'Autocertificazione:

L'autocertificazioni e' utilizzabili solo:
- con le amministrazioni pubbliche, intendendo per esse tutte le Amministrazioni dello Stato, le regioni, province, comuni e comunita'   montane, le camere di commercio, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, etc.
- con le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilita' cioe' le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione   di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. (ENEL, TELECOM, FS, Poste,le Ferrovie dello Stato, RAI, le Autostrade ecc.ad   eccezione del servizio Bancoposta ) Tutte queste aziende sono tenute ad accettare l'autocertificazione dei loro utenti.
L'Autocertificazione non e' utilizzabile nei rapporti tra soggetti privati.
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Cosa fare se l'Autocertificazione viene rifiutata:

L'impiegato o il funzionario dell'ufficio pubblico che non accetta l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', malgrado esistano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art.328 del Codice Penale e rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Il cittadino dovra' innanzitutto accertare chi e' il responsabile del'ufficio che ha rifiutato l'autocertificazione, richiedendo nome, cognome, e qualifica. Reperiti i dati, il cittadino dovra' richiedere per iscritto le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' segnalando anche, per conoscenza, se ritenuto opportuno, gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui e' stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica, Roma.

Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni previste. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

La procedibilita' e' d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o altro.

Chi si vedra' rifiutata la propria autocertificazione di "certificazione sostitutiva" o "sostitutiva di atto di notorieta'", si trovera' nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
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Validita' delle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni e Atti Notori:

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio (art.2 co.3 L127/97).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietàa' per i casi suindicati dall'art.2 e 4 della L.15/68 hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono (art.6 co.1 D.P.R. 403/98)
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Dichiarazioni che sostituiscono i certificati:

- data e il luogo di nascita;

- residenza;

- cittadinanza;

- godimento dei diritti civili e politici;

- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

- stato di famiglia;

- esistenza in vita;

- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o   discendente;

- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche   amministrazioni;

- appartenenza a ordini professionali;

- titolo di studio, esami sostenuti;

- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,   di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di   qualificazione tecnica;

- situazione reddituale o economica anche ai fini della   concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi   speciali;

- assolvimento di specifici obblighi contributivi con   l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di   qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- stato di disoccupazione;

- qualita' di pensionato e categoria di pensione;

- qualita' di studente;

- qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o   giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di   qualsiasi tipo;

- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi   militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare   dello stato di servizio;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere   destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione   di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti   amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della   vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a   procedimenti penali;

- qualita' di vivenza a carico;

- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei   registri dello stato civile;

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non   aver presentato domanda di concordato.
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